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martedì 3 maggio 2011

Inps: continua la caccia ai falsi invalidi


Con una recente messaggio, l’Inps ha definito le nuove modalità operative per procedere ad accertamenti sanitari sulle persone che percepiscono pensioni d’invalidità “a scadenza”- cioè a tempo determinato ma rinnovabili previa visita d’accertamento -  al fine di verificare l’effettiva sussistenza dell’invalidità stessa. Per l’anno 2011,  questi accertamenti saranno oltre 250 mila. Saranno “sotto la lente di ingrandimento” i titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile con scadenza compresa tra il primo luglio 2011 e il 31 dicembre 2011. Questi pensionati saranno chiamati dall’Istituto a visita diretta prima della scadenza della prestazione stessa, per essere sottoposti a verifica straordinaria: rimarranno esclusi solo coloro che risiedono in Valle d’Aosta e nelle province di Trento e Bolzano, dove i controlli straordinari vengono effettuati secondo discipline diverse. L’Inps stessa riconosce che, allo stato attuale, le loro procedure operative evidenziano una situazione di diffusa criticità - con particolare riguardo ai tempi di definizione delle revisioni - derivante soprattutto dal diversificato utilizzo a livello territoriale delle procedure telematiche da parte delle ASL. Da tale situazione derivano dei disservizi per i cittadini interessati, i quali subiscono notevoli disagi, poiché, alla data di scadenza, le prestazioni economiche loro riconosciute vengono immediatamente sospese e tali rimangono finché non sia completato l’intero iter procedurale di revisione. Con queste verifiche straordinarie, l’INPS verificherà solamente l’invalidità civile ma non lo stato di handicap, che rimane a carico delle ASL. Questo significa che, se anche l’handicap è rivedibile, il pensionato dovrà sottoporsi a due visite: una all’Inps e una all’Asl. In occasione di queste verifiche straordinarie, non sarà possibile riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata. L’Inps auspica -  ma soprattutto se lo augurano tutti i pensionati interessati! - che il completamento del processo informatico, peraltro già avviato, assicuri tempi certi e tempestivi per lo svolgimento di questi accertamenti sanitari, onde evitare che, la mancata verifica sanitaria, sospenda il pagamento della pensione.
Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

lunedì 25 aprile 2011

Le novità del modello 730/2011 per i redditi 2010

Tantissimi lavoratori e pensionati, in questi giorni, stanno ricevendo dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici il modello CUD 2011, cioè la certificazione dei redditi percepiti nell’anno 2011. La consegna del modello CUD segnala l’inizio del periodo utile alla presentazione della dichiarazione dei redditi - o meglio - del modello 730. E’ opportuno evidenziare che le categorie di lavoratori che possono utilizzare il Mod. 730 sono:
·        pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
·        persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
·        persone impegnate in lavori socialmente utili;
·        lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono rivolgersi o al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011, ovvero ad un CAF - o anche ad un professionista abilitato - esclusivamente nel caso in cui il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscano i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
Tra l’altro, come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle istruzioni operative ed al modello. Tali novità derivano dall’entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel collegato lavoro nonché nell’ultima legge di stabilità..
Quest’anno, le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi - modello 730/2011 relativo ai redditi dell’anno 2010 sono:
·        l’introduzione di una cedolare secca (imposta sostituiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila;
·        l’introduzione di un credito d’imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione;
·        l’introduzione di un credito d’imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
·        la proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi;
·        la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 149,5 euro;
·        la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ;
·        la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;
·        la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate per le somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.
                            Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

Entra in vigore la cedolare secca: cosa cambia per proprietari ed inquilini

Nell’ambito della riforma federalista in materia di tasse e tributi, è appena entrata in vigore una importante novità: la cedolare secca. Si tratta della possibilità di optare per il pagamento di una imposta sostitutiva (del 19 o del 21 per cento) anziché dell’imposta calcolata con le ordinarie aliquote Irpef, che normalmente è più gravosa.
Naturalmente questo nuovo criterio di tassazione è facoltativo: chi opta per la cedolare secca evita di pagare l’imposta di registro e di bollo, che al pari dell’Irpef e delle relative addizionali, vengono così sostituite dalla cedolare.
                                                       
Il costo della cedolare.
Sono previste due aliquote: 21 per cento per i contratti a libero mercato, 19 per i canoni “convenzionali”, concordati in base ad accordi tra le associazioni di inquilini e proprietari, nei comuni ad alta densità abitativa.

I nuovi contratti. Per coloro che registrano un nuovo contratto di locazione, l’opzione per la cedolare verrà esercitata direttamente in fase di registrazione: andrà esplicitamente inserita nel contratto la rinuncia da parte del proprietario a chiedere revisioni del canone, incluse quelle legate all’indice Istat dei prezzi al consumo. Questa clausola, che rappresenta un vantaggio per l’inquilino a fronte del beneficio fiscale riservato al proprietario, è esplicitamente prevista dalla legge ed è inderogabile. Anche se resta possibile optare per la cedolare anche nei casi in cui la registrazione del contratto non è obbligatoria, di fatto questo passaggio diventerà più conveniente grazie alla cancellazione della specifica imposta.

I contratti vecchi. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore, l’opzione per la cedolare secca dovrà essere comunicata all’inquilino con una raccomandata A.R., nella quale sarà inserita anche la rinuncia agli adeguamenti del canone. Per i contratti già registrati non sarà possibile recuperare le imposte di bollo e di registro già versate.

Contratti in nero e irregolari. Il proprietario che ha in corso comodati fittizi, contratti scritti e non registrati, non scritti e non registrati, oppure registrati ma per un importo inferiore rispetto a quello realmente pagato dall’inquilino, ha 60 giorni di tempo - cioè fino al 6 giugno - per registrare il contratto. Questa scadenza vale anche per tutti i contratti di locazione i cui termini di registrazione scadono a partire dal 7 aprile, ed è stata concessa in modo che i contribuenti conoscano meglio i vantaggi della nuova disciplina della cedolare. Il proprietario che non avrà provveduto in tal senso, sarà obbligato ad applicare un contratto con una durata di 4 anni + 4 e un canone di affitto non superiore al triplo della rendita catastale, con aggiornamento Istat del 75% a partire dal secondo anno.

L'agenzia delle Entrate sta mettendo a punto un software, che sarà disponibile sul sito Internet a giorni, per consentire ai proprietari di immobili dati in locazione di scegliere la tassa piatta (21% per i canoni liberi e 19% per quelli concordati) o la tassazione ordinaria che cresce insieme alle attuali aliquote Irpef..
                           Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro