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venerdì 23 dicembre 2011

Scadenza dell'acconto Iva 2011 entro il 27 dicembre 2011


Tutti i soggetti titolari di partita IVA, che effettuano le liquidazioni ed il relativo versamento Iva sia con cadenza mensile che trimestrale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva per l’anno 2011 entro martedì 27 dicembre 2011.
L'acconto, qualora risulti di importo inferiore a € 103,29, non è dovuto. Per effettuare il versamento deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando alternativamente uno dei seguenti codici tributo: 6013 per chi versa l’Iva mensilmente, altrimenti il codice è 6035 per chi la versa ogni tre mesi.
Per determinare la base per applicazione dell’acconto dell’88 per cento, il contribuente ha a disposizione tre modalità alternative di calcolo, cioè:  il metodo storico; il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate.
E' opportuno ricordare che, la sanzione amministrativa per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto I.V.A. è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo non versato o versato in parte (articolo 13, co. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
E' comunque possibile pagare con il ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3 per cento, pari ad 1/10 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta; entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75 per cento, pari ad 1/8 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta.
              a cura di MASSIMILIANO CASTO  - Tributarista Consulente del Lavoro

martedì 13 dicembre 2011

Saldo ICI: il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo 2011

Scade il 16 dicembre il termine ultimo per il pagamento del saldo Ici 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta. Entro tale data, chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, deve versare la seconda rata a saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. A meno che il contribuente si sia avvalso della facoltà di versare - entro il 16 giugno scorso - l'imposta dovuta in unica soluzione, tutti sono obbligati al versamento. Va tuttavia tenuto presente che:
  • il Comune, in virtù della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 - D.Lgs. n. 446/97, può consentire il versamento dell’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16.12.2011 senza applicazione di interessi;
  • la stessa possibilità (unica soluzione a dicembre) è riconosciuta anche alle persone fisiche residenti all’estero, con applicazione degli interessi del 3%.
Chi è obbligato. Sono obbligati al versamento, tutti i proprietari e i titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Ancora per quest’anno non sono tenuti al pagamento dell'imposta i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale.
Quanto si paga. L’importo da versare è lo stesso pagato a titolo di acconto il 16 giugno, salvo eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno (alienazioni, acquisti, cessioni di case-abitazioni, ville, opifici, garage, etc. e tutte le categorie catastali), mentre il saldo ICI andrà versato entro il 16 dicembre e sempre che non si sia optato per il versamento in un’unica soluzione.

Come si calcola la base imponibile

Per calcolare la base imponibile è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile rilevabile da visure o certificati catastali. Si evidenzia che, in generale, la rendita catastale rilevante ai fini Ici è quella risultante al primo gennaio 2011; eventuali variazioni della stessa verificatesi successivamente a tale data avranno effetto per il calcolo dell’Ici dovuta per l’anno successivo.
La base imponibile Ici è determinata utilizzando metodologie diverse a seconda della tipologia di fabbricato:

FABBRICATI
Iscritti in catasto
rendita catastale  x  1,05  x100 se categoria A, C
50 se categoria A/10
140 se categoria B
34 se categoria C/1
50 se categoria D con rendita
TERRENI AGRICOLI
reddito dominicale rivalutato del 25%x 75
AREE FABBRICABILI
valore venale in comune commercio al 1° gennaio del’anno di imposizione


Inoltre è utile evidenziare che l'imposta è dovuta da questi soggetti per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, il mese è computato per intero.

Chi è esonerato dal versamento
Per il 2011 i soggetti esonerati al pagamento sono coloro i quali adibiscono la casa ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ossia immobili di lusso, ville e castelli.
Come si versa
L'Ici deve essere corrisposta mediante versamento diretto agli agenti della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, al concessionario al quale è stato affidato l'incarico o su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, a seconda delle scelte fatte dall'ente. Può essere anche utilizzato il modello F24. I codici tributi da utilizzare per il versamento con modello F24 sono
3901: Imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale;
3902: Imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;
3903: Imposta comunale sugli immobili per le aree  fabbricabili;
3904:          Imposta comunale sugli immobili  per gli altri fabbricati.
Informazioni utili ai contribuenti
  • se gli immobili sono posseduti da più soggetti, ogni singolo comproprietario è tenuto al versamento dell’imposta per la propria parte;
  • i soggetti che detengono più immobili ubicati nello stesso Comune, devono effettuare un unico versamento; se ubicati in Comuni diversi, devono effettuare più versamenti separati, uno per ogni Comune di ubicazione degli immobili.
 A cura di Massimiliano Casto - Tributarista e Consulente del Lavoro

lunedì 8 agosto 2011

Mini Guida alle agevolazioni fiscali sul risparmio enegetico

Il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2011 gli incentivi per il risparmio energetico negli edifici, ma con una nuova procedura che prevede il rimborso fiscale - derivante dalla detrazione del 55% delle spese effettuate - distribuito in 10 anni, anziché in 5. Ma ecco quali sono i lavori per i quali beneficiare della detrazione:
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici; tra le spese detraibili rientrano la fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche ed elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie a realizzare l'impianto;
  • interventi sulle pareti, solai e coperture che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati; sono compresi gli interventi sul tetto, cioè quelli che, in assoluto, consentono il maggior risparmio energetico;
  • sostituzione di vetri e infissi; tra le spese detraibili rientrano quelle per tutte le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore, come tapparelle, imposte e persiane;
  • impianti di riscaldamento: sostituzione, integrale o parziale, dei sistemi di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione o con impianti di riscaldamento che sfruttino pompe di calore ad alta efficienza oppure impianti geotermici; non sono detraibili le spese per la posa di impianti in edifici che ne erano sprovvisti;
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

·         l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione.
·        le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
·        qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
  • in alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
IL PAGAMENTO
I pagamenti devono essere eseguiti tramite un bonifico postale o bancario, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato. Entro 60 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'Enea una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una copia della scheda informativa. Tale Ente, sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico, svolge solo un ruolo di raccolta e monitoraggio dei dati, quindi non può approvare o rigettare le domande.
 Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

martedì 3 maggio 2011

Inps: continua la caccia ai falsi invalidi


Con una recente messaggio, l’Inps ha definito le nuove modalità operative per procedere ad accertamenti sanitari sulle persone che percepiscono pensioni d’invalidità “a scadenza”- cioè a tempo determinato ma rinnovabili previa visita d’accertamento -  al fine di verificare l’effettiva sussistenza dell’invalidità stessa. Per l’anno 2011,  questi accertamenti saranno oltre 250 mila. Saranno “sotto la lente di ingrandimento” i titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile con scadenza compresa tra il primo luglio 2011 e il 31 dicembre 2011. Questi pensionati saranno chiamati dall’Istituto a visita diretta prima della scadenza della prestazione stessa, per essere sottoposti a verifica straordinaria: rimarranno esclusi solo coloro che risiedono in Valle d’Aosta e nelle province di Trento e Bolzano, dove i controlli straordinari vengono effettuati secondo discipline diverse. L’Inps stessa riconosce che, allo stato attuale, le loro procedure operative evidenziano una situazione di diffusa criticità - con particolare riguardo ai tempi di definizione delle revisioni - derivante soprattutto dal diversificato utilizzo a livello territoriale delle procedure telematiche da parte delle ASL. Da tale situazione derivano dei disservizi per i cittadini interessati, i quali subiscono notevoli disagi, poiché, alla data di scadenza, le prestazioni economiche loro riconosciute vengono immediatamente sospese e tali rimangono finché non sia completato l’intero iter procedurale di revisione. Con queste verifiche straordinarie, l’INPS verificherà solamente l’invalidità civile ma non lo stato di handicap, che rimane a carico delle ASL. Questo significa che, se anche l’handicap è rivedibile, il pensionato dovrà sottoporsi a due visite: una all’Inps e una all’Asl. In occasione di queste verifiche straordinarie, non sarà possibile riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata. L’Inps auspica -  ma soprattutto se lo augurano tutti i pensionati interessati! - che il completamento del processo informatico, peraltro già avviato, assicuri tempi certi e tempestivi per lo svolgimento di questi accertamenti sanitari, onde evitare che, la mancata verifica sanitaria, sospenda il pagamento della pensione.
Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

lunedì 25 aprile 2011

Le novità del modello 730/2011 per i redditi 2010

Tantissimi lavoratori e pensionati, in questi giorni, stanno ricevendo dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici il modello CUD 2011, cioè la certificazione dei redditi percepiti nell’anno 2011. La consegna del modello CUD segnala l’inizio del periodo utile alla presentazione della dichiarazione dei redditi - o meglio - del modello 730. E’ opportuno evidenziare che le categorie di lavoratori che possono utilizzare il Mod. 730 sono:
·        pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
·        persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
·        persone impegnate in lavori socialmente utili;
·        lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono rivolgersi o al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011, ovvero ad un CAF - o anche ad un professionista abilitato - esclusivamente nel caso in cui il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscano i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
Tra l’altro, come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle istruzioni operative ed al modello. Tali novità derivano dall’entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel collegato lavoro nonché nell’ultima legge di stabilità..
Quest’anno, le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi - modello 730/2011 relativo ai redditi dell’anno 2010 sono:
·        l’introduzione di una cedolare secca (imposta sostituiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila;
·        l’introduzione di un credito d’imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione;
·        l’introduzione di un credito d’imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
·        la proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi;
·        la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 149,5 euro;
·        la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ;
·        la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;
·        la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate per le somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.
                            Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

Entra in vigore la cedolare secca: cosa cambia per proprietari ed inquilini

Nell’ambito della riforma federalista in materia di tasse e tributi, è appena entrata in vigore una importante novità: la cedolare secca. Si tratta della possibilità di optare per il pagamento di una imposta sostitutiva (del 19 o del 21 per cento) anziché dell’imposta calcolata con le ordinarie aliquote Irpef, che normalmente è più gravosa.
Naturalmente questo nuovo criterio di tassazione è facoltativo: chi opta per la cedolare secca evita di pagare l’imposta di registro e di bollo, che al pari dell’Irpef e delle relative addizionali, vengono così sostituite dalla cedolare.
                                                       
Il costo della cedolare.
Sono previste due aliquote: 21 per cento per i contratti a libero mercato, 19 per i canoni “convenzionali”, concordati in base ad accordi tra le associazioni di inquilini e proprietari, nei comuni ad alta densità abitativa.

I nuovi contratti. Per coloro che registrano un nuovo contratto di locazione, l’opzione per la cedolare verrà esercitata direttamente in fase di registrazione: andrà esplicitamente inserita nel contratto la rinuncia da parte del proprietario a chiedere revisioni del canone, incluse quelle legate all’indice Istat dei prezzi al consumo. Questa clausola, che rappresenta un vantaggio per l’inquilino a fronte del beneficio fiscale riservato al proprietario, è esplicitamente prevista dalla legge ed è inderogabile. Anche se resta possibile optare per la cedolare anche nei casi in cui la registrazione del contratto non è obbligatoria, di fatto questo passaggio diventerà più conveniente grazie alla cancellazione della specifica imposta.

I contratti vecchi. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore, l’opzione per la cedolare secca dovrà essere comunicata all’inquilino con una raccomandata A.R., nella quale sarà inserita anche la rinuncia agli adeguamenti del canone. Per i contratti già registrati non sarà possibile recuperare le imposte di bollo e di registro già versate.

Contratti in nero e irregolari. Il proprietario che ha in corso comodati fittizi, contratti scritti e non registrati, non scritti e non registrati, oppure registrati ma per un importo inferiore rispetto a quello realmente pagato dall’inquilino, ha 60 giorni di tempo - cioè fino al 6 giugno - per registrare il contratto. Questa scadenza vale anche per tutti i contratti di locazione i cui termini di registrazione scadono a partire dal 7 aprile, ed è stata concessa in modo che i contribuenti conoscano meglio i vantaggi della nuova disciplina della cedolare. Il proprietario che non avrà provveduto in tal senso, sarà obbligato ad applicare un contratto con una durata di 4 anni + 4 e un canone di affitto non superiore al triplo della rendita catastale, con aggiornamento Istat del 75% a partire dal secondo anno.

L'agenzia delle Entrate sta mettendo a punto un software, che sarà disponibile sul sito Internet a giorni, per consentire ai proprietari di immobili dati in locazione di scegliere la tassa piatta (21% per i canoni liberi e 19% per quelli concordati) o la tassazione ordinaria che cresce insieme alle attuali aliquote Irpef..
                           Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro