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venerdì 23 dicembre 2011

Scadenza dell'acconto Iva 2011 entro il 27 dicembre 2011


Tutti i soggetti titolari di partita IVA, che effettuano le liquidazioni ed il relativo versamento Iva sia con cadenza mensile che trimestrale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva per l’anno 2011 entro martedì 27 dicembre 2011.
L'acconto, qualora risulti di importo inferiore a € 103,29, non è dovuto. Per effettuare il versamento deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando alternativamente uno dei seguenti codici tributo: 6013 per chi versa l’Iva mensilmente, altrimenti il codice è 6035 per chi la versa ogni tre mesi.
Per determinare la base per applicazione dell’acconto dell’88 per cento, il contribuente ha a disposizione tre modalità alternative di calcolo, cioè:  il metodo storico; il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate.
E' opportuno ricordare che, la sanzione amministrativa per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto I.V.A. è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo non versato o versato in parte (articolo 13, co. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
E' comunque possibile pagare con il ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3 per cento, pari ad 1/10 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta; entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75 per cento, pari ad 1/8 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta.
              a cura di MASSIMILIANO CASTO  - Tributarista Consulente del Lavoro

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