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sabato 4 febbraio 2012

Le novità sulla detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione

A cura di Massimiliano Casto
La manovra Monti ha apportato alcune modifiche alla detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero edilizio. Tale agevolazione sembrava dover scomparire entro il 2012 ma il governo Monti con il DLgs 201/2011 ha inserito il beneficio nel Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) e dunque, non avrà più scadenza.
In linea di principio i criteri della detrazione sono rimasti invariati: dall'imposta lorda Irpef continua a detrarsi il 36% delle spese documentate, fino ad un tetto massimo di 48.000 mila euro per unità immobiliare. L'importo da detrarre è suddiviso in 10 quote annuali di valore costante.
La detrazione del 36% viene estesa a tutte le parti condominiali, quella del 55% ingloba anche le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali.
I lavori che permettono la detrazione:
La manovra Monti, non ha modificato le diverse tipologie di lavori oggetto del beneficio. Invece potranno beneficiarne gli immobili danneggiati a causa di disastri naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In questo caso possono far parte della detrazione tutti gli interventi  necessari alla ricostruzione e al ripristino dell'immobile danneggiato.
L'agevolazione è sempre possibile per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia di singoli appartamenti e di immobili condominiali. Gli interventi, invece, di manutenzione ordinaria godono dei benefici solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
Sono sempre inclusi gli altri interventi: realizzazione di autorimesse o posti auto purché di pertinenza, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte al conseguimento del risparmio energetico, ma anche gli interventi antisismici, di miglioramento statico, di bonifica dall'amianto e tutti quelli per la sicurezza domestica.
Gli adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti da compiere per usufruire dell'agevolazione, rimangono invariati. Particolare attenzione deve essere fatta per i documenti da conservare, al fatto che è stata eliminata la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e all'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi. Un novità consiste nel fatto che è stato eliminato dell'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.
Le spese per la riqualificazione energetica
La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica viene prorogata fino al 31 dicembre 2012, per poi diventare anch'essa strutturale ma nella misura del 36%.
A partire, dal 1° gennaio 2013 l'agevolazione fiscale per la riqualificazione del patrimonio edilizio passa al 36% e entra a regime. Tale detrazione è permessa per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Interventi che possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Cosa succede in caso di cessione dell'unità immobiliare
In caso di vendita dell'unità immobiliare il nuovo articolo 16 bis stabilisce che la detrazione non utilizzata venga trasferita in tutto o in parte - e per i successivi periodi d'imposta - all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

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