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martedì 13 dicembre 2011

Saldo ICI: il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo 2011

Scade il 16 dicembre il termine ultimo per il pagamento del saldo Ici 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta. Entro tale data, chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, deve versare la seconda rata a saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. A meno che il contribuente si sia avvalso della facoltà di versare - entro il 16 giugno scorso - l'imposta dovuta in unica soluzione, tutti sono obbligati al versamento. Va tuttavia tenuto presente che:
  • il Comune, in virtù della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 - D.Lgs. n. 446/97, può consentire il versamento dell’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16.12.2011 senza applicazione di interessi;
  • la stessa possibilità (unica soluzione a dicembre) è riconosciuta anche alle persone fisiche residenti all’estero, con applicazione degli interessi del 3%.
Chi è obbligato. Sono obbligati al versamento, tutti i proprietari e i titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Ancora per quest’anno non sono tenuti al pagamento dell'imposta i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale.
Quanto si paga. L’importo da versare è lo stesso pagato a titolo di acconto il 16 giugno, salvo eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno (alienazioni, acquisti, cessioni di case-abitazioni, ville, opifici, garage, etc. e tutte le categorie catastali), mentre il saldo ICI andrà versato entro il 16 dicembre e sempre che non si sia optato per il versamento in un’unica soluzione.

Come si calcola la base imponibile

Per calcolare la base imponibile è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile rilevabile da visure o certificati catastali. Si evidenzia che, in generale, la rendita catastale rilevante ai fini Ici è quella risultante al primo gennaio 2011; eventuali variazioni della stessa verificatesi successivamente a tale data avranno effetto per il calcolo dell’Ici dovuta per l’anno successivo.
La base imponibile Ici è determinata utilizzando metodologie diverse a seconda della tipologia di fabbricato:

FABBRICATI
Iscritti in catasto
rendita catastale  x  1,05  x100 se categoria A, C
50 se categoria A/10
140 se categoria B
34 se categoria C/1
50 se categoria D con rendita
TERRENI AGRICOLI
reddito dominicale rivalutato del 25%x 75
AREE FABBRICABILI
valore venale in comune commercio al 1° gennaio del’anno di imposizione


Inoltre è utile evidenziare che l'imposta è dovuta da questi soggetti per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, il mese è computato per intero.

Chi è esonerato dal versamento
Per il 2011 i soggetti esonerati al pagamento sono coloro i quali adibiscono la casa ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ossia immobili di lusso, ville e castelli.
Come si versa
L'Ici deve essere corrisposta mediante versamento diretto agli agenti della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, al concessionario al quale è stato affidato l'incarico o su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, a seconda delle scelte fatte dall'ente. Può essere anche utilizzato il modello F24. I codici tributi da utilizzare per il versamento con modello F24 sono
3901: Imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale;
3902: Imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;
3903: Imposta comunale sugli immobili per le aree  fabbricabili;
3904:          Imposta comunale sugli immobili  per gli altri fabbricati.
Informazioni utili ai contribuenti
  • se gli immobili sono posseduti da più soggetti, ogni singolo comproprietario è tenuto al versamento dell’imposta per la propria parte;
  • i soggetti che detengono più immobili ubicati nello stesso Comune, devono effettuare un unico versamento; se ubicati in Comuni diversi, devono effettuare più versamenti separati, uno per ogni Comune di ubicazione degli immobili.
 A cura di Massimiliano Casto - Tributarista e Consulente del Lavoro

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