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venerdì 23 dicembre 2011

Scadenza dell'acconto Iva 2011 entro il 27 dicembre 2011


Tutti i soggetti titolari di partita IVA, che effettuano le liquidazioni ed il relativo versamento Iva sia con cadenza mensile che trimestrale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva per l’anno 2011 entro martedì 27 dicembre 2011.
L'acconto, qualora risulti di importo inferiore a € 103,29, non è dovuto. Per effettuare il versamento deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando alternativamente uno dei seguenti codici tributo: 6013 per chi versa l’Iva mensilmente, altrimenti il codice è 6035 per chi la versa ogni tre mesi.
Per determinare la base per applicazione dell’acconto dell’88 per cento, il contribuente ha a disposizione tre modalità alternative di calcolo, cioè:  il metodo storico; il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate.
E' opportuno ricordare che, la sanzione amministrativa per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto I.V.A. è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo non versato o versato in parte (articolo 13, co. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
E' comunque possibile pagare con il ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3 per cento, pari ad 1/10 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta; entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75 per cento, pari ad 1/8 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta.
              a cura di MASSIMILIANO CASTO  - Tributarista Consulente del Lavoro

martedì 13 dicembre 2011

Saldo ICI: il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo 2011

Scade il 16 dicembre il termine ultimo per il pagamento del saldo Ici 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta. Entro tale data, chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, deve versare la seconda rata a saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. A meno che il contribuente si sia avvalso della facoltà di versare - entro il 16 giugno scorso - l'imposta dovuta in unica soluzione, tutti sono obbligati al versamento. Va tuttavia tenuto presente che:
  • il Comune, in virtù della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 - D.Lgs. n. 446/97, può consentire il versamento dell’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16.12.2011 senza applicazione di interessi;
  • la stessa possibilità (unica soluzione a dicembre) è riconosciuta anche alle persone fisiche residenti all’estero, con applicazione degli interessi del 3%.
Chi è obbligato. Sono obbligati al versamento, tutti i proprietari e i titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Ancora per quest’anno non sono tenuti al pagamento dell'imposta i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale.
Quanto si paga. L’importo da versare è lo stesso pagato a titolo di acconto il 16 giugno, salvo eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno (alienazioni, acquisti, cessioni di case-abitazioni, ville, opifici, garage, etc. e tutte le categorie catastali), mentre il saldo ICI andrà versato entro il 16 dicembre e sempre che non si sia optato per il versamento in un’unica soluzione.

Come si calcola la base imponibile

Per calcolare la base imponibile è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile rilevabile da visure o certificati catastali. Si evidenzia che, in generale, la rendita catastale rilevante ai fini Ici è quella risultante al primo gennaio 2011; eventuali variazioni della stessa verificatesi successivamente a tale data avranno effetto per il calcolo dell’Ici dovuta per l’anno successivo.
La base imponibile Ici è determinata utilizzando metodologie diverse a seconda della tipologia di fabbricato:

FABBRICATI
Iscritti in catasto
rendita catastale  x  1,05  x100 se categoria A, C
50 se categoria A/10
140 se categoria B
34 se categoria C/1
50 se categoria D con rendita
TERRENI AGRICOLI
reddito dominicale rivalutato del 25%x 75
AREE FABBRICABILI
valore venale in comune commercio al 1° gennaio del’anno di imposizione


Inoltre è utile evidenziare che l'imposta è dovuta da questi soggetti per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, il mese è computato per intero.

Chi è esonerato dal versamento
Per il 2011 i soggetti esonerati al pagamento sono coloro i quali adibiscono la casa ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ossia immobili di lusso, ville e castelli.
Come si versa
L'Ici deve essere corrisposta mediante versamento diretto agli agenti della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, al concessionario al quale è stato affidato l'incarico o su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, a seconda delle scelte fatte dall'ente. Può essere anche utilizzato il modello F24. I codici tributi da utilizzare per il versamento con modello F24 sono
3901: Imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale;
3902: Imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;
3903: Imposta comunale sugli immobili per le aree  fabbricabili;
3904:          Imposta comunale sugli immobili  per gli altri fabbricati.
Informazioni utili ai contribuenti
  • se gli immobili sono posseduti da più soggetti, ogni singolo comproprietario è tenuto al versamento dell’imposta per la propria parte;
  • i soggetti che detengono più immobili ubicati nello stesso Comune, devono effettuare un unico versamento; se ubicati in Comuni diversi, devono effettuare più versamenti separati, uno per ogni Comune di ubicazione degli immobili.
 A cura di Massimiliano Casto - Tributarista e Consulente del Lavoro