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lunedì 8 agosto 2011

Mini Guida alle agevolazioni fiscali sul risparmio enegetico

Il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2011 gli incentivi per il risparmio energetico negli edifici, ma con una nuova procedura che prevede il rimborso fiscale - derivante dalla detrazione del 55% delle spese effettuate - distribuito in 10 anni, anziché in 5. Ma ecco quali sono i lavori per i quali beneficiare della detrazione:
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici; tra le spese detraibili rientrano la fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche ed elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie a realizzare l'impianto;
  • interventi sulle pareti, solai e coperture che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati; sono compresi gli interventi sul tetto, cioè quelli che, in assoluto, consentono il maggior risparmio energetico;
  • sostituzione di vetri e infissi; tra le spese detraibili rientrano quelle per tutte le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore, come tapparelle, imposte e persiane;
  • impianti di riscaldamento: sostituzione, integrale o parziale, dei sistemi di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione o con impianti di riscaldamento che sfruttino pompe di calore ad alta efficienza oppure impianti geotermici; non sono detraibili le spese per la posa di impianti in edifici che ne erano sprovvisti;
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

·         l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione.
·        le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
·        qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
  • in alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
IL PAGAMENTO
I pagamenti devono essere eseguiti tramite un bonifico postale o bancario, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato. Entro 60 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'Enea una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una copia della scheda informativa. Tale Ente, sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico, svolge solo un ruolo di raccolta e monitoraggio dei dati, quindi non può approvare o rigettare le domande.
 Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

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