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sabato 4 febbraio 2012

L’Imu : la nuova tassa sulla casa


A cura di Massimiliano Casto
Questa nuova imposta sugli immobili è stata introdotta dall’art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 cd. Decreto Monti o Salva Italia ha mandato in pensione la vecchia Ici . Cerchiamo di fare chiarezza in alcuni punti importanti per un corretto adempimento.
Chi paga l’IMU L’IMU (imposta Municipale Unica) è a carico dei soggetti residenti in Italia possessori di abitazioni dove per possesso deve intendersi quello previsto nell’accezione prevista dal D.lgs n. 23 del 2011, articolo 8 e 9 mentre per la base imponibile resta invariata quella prevista dall’ICI.
Scadenza IMU L’IMU avrà le stesse scadenze di versamento che abbiamo avuto per l’ICI con un acconto a giugno 2012 ed un saldo a dicembre 2012.
Le aliquote Imu e il calcolo
Ogni Comune avrà la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote, fino ad un massimo del 2 per mille sulla prima casa e massimo del 3 per mille sulla seconda casa.
Il sistema di calcolo applica le seguenti variabili:
a) aliquota per la prima casa 4 per mille (0,4%);
b) aliquota per la seconda casa 7,6 per mille (0,76%);
c) rivalutazione della rendita catastale del 5%;
d) detrazione di € 200 per la prima casa;
d) detrazione di € 50 per ogni figlio di età fino a 26 anni convivente nella prima casa fino al      massimo di € 400,00 (valevole solo per gli anni 2012- 2013);
e) applicazione dei seguenti moltiplicatori, in funzione della categoria catastale:
cat. A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
cat. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
cat. A/10, D/5 moltiplicatore 80
cat. D moltiplicatore 60 (65 dal 1.1.2013)
cat. C/1 moltiplicatore 55

Le detrazioni
L'Imu permette di detrarre 50 euro a figlio di età fino a 26 anni convivente nella prima casa fino al      massimo di € 400,00. Pertanto il sistema di detrazione dell'Imu, oltre alla detrazione base di 200 euro, si aggiungono queste 50 euro per figlio, non necessariamente a carico, ma che deve risiedere nello stesso immobile di cui si chiede la detrazione, fino ad un massimo di 600 euro, soglia oltre la quale non può più esistere nessuna detrazione.
Come si versa l’IMU Rispetto alle modalità di versamento l’IMU si verserà con il modello F24 presso gli uffici postali o in banca e con dei codici tributo che ad oggi non sono ancora disponibili.

Le novità sulla detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione

A cura di Massimiliano Casto
La manovra Monti ha apportato alcune modifiche alla detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero edilizio. Tale agevolazione sembrava dover scomparire entro il 2012 ma il governo Monti con il DLgs 201/2011 ha inserito il beneficio nel Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) e dunque, non avrà più scadenza.
In linea di principio i criteri della detrazione sono rimasti invariati: dall'imposta lorda Irpef continua a detrarsi il 36% delle spese documentate, fino ad un tetto massimo di 48.000 mila euro per unità immobiliare. L'importo da detrarre è suddiviso in 10 quote annuali di valore costante.
La detrazione del 36% viene estesa a tutte le parti condominiali, quella del 55% ingloba anche le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali.
I lavori che permettono la detrazione:
La manovra Monti, non ha modificato le diverse tipologie di lavori oggetto del beneficio. Invece potranno beneficiarne gli immobili danneggiati a causa di disastri naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In questo caso possono far parte della detrazione tutti gli interventi  necessari alla ricostruzione e al ripristino dell'immobile danneggiato.
L'agevolazione è sempre possibile per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia di singoli appartamenti e di immobili condominiali. Gli interventi, invece, di manutenzione ordinaria godono dei benefici solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
Sono sempre inclusi gli altri interventi: realizzazione di autorimesse o posti auto purché di pertinenza, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte al conseguimento del risparmio energetico, ma anche gli interventi antisismici, di miglioramento statico, di bonifica dall'amianto e tutti quelli per la sicurezza domestica.
Gli adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti da compiere per usufruire dell'agevolazione, rimangono invariati. Particolare attenzione deve essere fatta per i documenti da conservare, al fatto che è stata eliminata la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e all'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi. Un novità consiste nel fatto che è stato eliminato dell'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.
Le spese per la riqualificazione energetica
La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica viene prorogata fino al 31 dicembre 2012, per poi diventare anch'essa strutturale ma nella misura del 36%.
A partire, dal 1° gennaio 2013 l'agevolazione fiscale per la riqualificazione del patrimonio edilizio passa al 36% e entra a regime. Tale detrazione è permessa per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Interventi che possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Cosa succede in caso di cessione dell'unità immobiliare
In caso di vendita dell'unità immobiliare il nuovo articolo 16 bis stabilisce che la detrazione non utilizzata venga trasferita in tutto o in parte - e per i successivi periodi d'imposta - all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.